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Sez. 6, Sentenza n. 29587 del 04/07/2011 Cc. (dep. 22/07/2011) Rv. 250740 - 01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Presentazione dell'impugnazione prima del deposito della sentenza - Omessa notifica dell'avviso di deposito - Inammissibilità - Esclusione - Limiti - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250740-01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE

La dichiarazione di impugnazione priva dell'enunciazione dei motivi, effettuata dall'imputato prima del deposito della motivazione della sentenza, non costituisce, di per sé, causa di inammissibilità, quando non siano ancora decorsi i termini per la presentazione dei motivi, e non sia stata validamente esaurita la procedura incidentale inerente agli incombenti ed alle modalità formali e temporali dell'atto di impugnazione, secondo la disciplina prevista dagli artt. 581, 582 e 585 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'atto di appello, poiché era stata omessa la notifica all'imputato dell'avviso di deposito della motivazione della sentenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)