Sez. 6, Sentenza n. 991 del 19/03/1998 Cc. (dep. 16/07/1998) Rv. 211786 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Presentazione dell'impugnazione prima del deposito della sentenza - Censure generiche - Inammissibilità - Censure relative a specifico punto individuabile dal dispositivo - Inammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE
La presentazione dell'impugnazione prima del deposito della motivazione della sentenza non costituisce, di per sè, causa di inammissibilità, occorrendo verificare nel singolo caso concreto il grado di specificità dei motivi, dimodoché dovranno considerarsi inammissibili quei mezzi di gravame che presuppongono l'avvenuto deposito della sentenza e quindi la conoscenza della motivazione, mentre i motivi dovranno considerarsi ammissibili se le censure si riferiscano ad aspetti della decisione emergenti dal solo dispositivo letto in udienza (Nella specie la S.C. ha giudicato corretta la decisione del giudice di appello che aveva ritenuto l'inammissibilità del gravame concernente esclusivamente questioni di fatto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)