Sez. 1, Sentenza n. 3608 del 04/06/1981 (Rv. 414226 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - ACCERTAMENTO - IN GENERE - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - PRESUPPOSTI - DIVERSA VALUTAZIONE DI UN REDDITO GIA ACCERTATO ANALITICAMENTE - DIVIETO.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - ACCERTAMENTO - IN GENERE - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - PRESUPPOSTI - DIVERSA VALUTAZIONE DI UN REDDITO GIA ACCERTATO ANALITICAMENTE - DIVIETO.*
In tema di imposta complementare sul reddito, ai sensi e sotto il vigore dell'art 137 del DPR 29 gennaio 1958 n 645, l'accertamento sintetico non puo ricollegarsi ad elementi o circostanze di fatto implicanti la diversa valutazione di un reddito gia accertato analiticamente, bensi solo a circostanze idonee a far presumere l'esistenza di altri redditi, la cui valutazione fornisce la misura della effettiva capacita contributiva del soggetto.*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)