Sez. 1, Sentenza n. 5336 del 12/10/1981 (Rv. 416076 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - REQUISITI - ELEMENTI RIVELATORI DEL REDDITO COMPLESSIVO - FATTI INDICI - UTILIZZABILITÀ INSIEME CON IL RISULTATO RAGGIUNTO IN VIA ANALITICA - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - REQUISITI - ELEMENTI RIVELATORI DEL REDDITO COMPLESSIVO - FATTI INDICI - UTILIZZABILITÀ INSIEME CON IL RISULTATO RAGGIUNTO IN VIA ANALITICA - ESCLUSIONE.*
In tema d'imposta complementare, l'amministrazione finanziaria può, ai sensi dell'art. 137 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, procedere alla Determinazione sintetica del reddito, qualora ritenga che lo ammontare complessivo dei redditi dichiarati (rettificati o meno) e di quelli accertati d'ufficio con motivazione non analitica perché non denunciati non sia idoneo a giustificare il tenore di vita e gli Atti dimostrativi di disponibilità di un maggior reddito goduto dal contribuente, ma, in tal caso, non può assumere come elemento rivelatore del reddito complessivo che intende accertare (sinteticamente) il possesso di specifici redditi (dichiarati o accertati d'ufficio), dovendo invece accertare i fatti-indici, che, provando un certo ammontare di spese, presuppongono la disponibilità di un reddito complessivo spendibile superiore a quello accertabile analiticamente e proporzionato all'entità delle erogazioni complessivamente effettuate dal contribuente, senza che detti fatti- indici possano essere utilizzati insieme con il risultato raggiunto in via analitica, proprio in quanto essi possono essere considerati significativi soltanto quando siano sintomatici di un reddito superiore a quello accertabile analiticamente, restando altrimenti assorbiti da quel risultato, nei cui limiti sono privi di significato perché giustificati. (V. 3608/81, mass. N. 414226; (V. 5348/80, mass. N. 409224).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)