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Sez. 2 - , Ordinanza n. 6113 del 24/02/2022 (Rv. 663956 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE | Plurimi pignoramenti riuniti - Individuazione del creditore tenuto all’anticipazione delle spese ex art. 8, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002 - Requisiti - Promozione degli atti della procedura esecutiva - Necessità - Attuazione del secondo pignoramento - Insufficienza.
Stato
decisa il 2022-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663956-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE

In caso di pignoramenti riuniti in danno dello stesso debitore, il giudice, al fine di attribuire l'obbligo di anticipazione delle spese, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a individuare quale dei creditori procedenti abbia concretamente promosso gli atti della procedura esecutiva attraverso la formulazione delle relative istanze e il compimento dei necessari atti, non essendo all'uopo sufficiente che il creditore procedente abbia effettuato il secondo pignoramento successivo e riunito al primo.

Cod. Proc. Civ. art. 493, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 8 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 626, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 15/05/2009 num. 80 art. 2 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)