Sez. 3, Sentenza n. 12877 del 22/06/2016 (Rv. 640292 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE | Bene pignorato - Spese necessarie alla sua conservazione - Nozione - Riconduzione alle spese "per gli atti necessari al processo" ex art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Conseguenze.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE
Le spese necessarie alla conservazione dell'immobile pignorato, cioè indissolubilmente finalizzate al mantenimento dello stesso in fisica e giuridica esistenza e non meramente conservative della sua integrità (quali quelle per la manutenzione ordinaria o straordinaria ovvero per la gestione condominiale), sono strumentali alla procedura di espropriazione forzata perché intese ad evitarne la chiusura anticipata, sicché restano incluse nelle spese "per gli atti necessari al processo", suscettibili, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, di essere poste in via di anticipazione a carico del creditore procedente e, quindi, rimborsabili come spese privilegiate ex art. 2770 c.c. a favore del creditore che le abbia anticipate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 65, Cod. Proc. Civ. art. 95, Cod. Proc. Civ. art. 559, Cod. Proc. Civ. art. 560, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2770 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)