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Sez. 1, Sentenza n. 26994 del 29/03/2023 Cc. (dep. 21/06/2023) Rv. 284822 - 01

IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Appello tardivo - Definizione nel merito del giudizio di secondo grado - Prevalenza della prima decisione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284822-01

IMPUGNAZIONI - IN GENERE

La decisione del giudice di appello che, anziché rilevare la tardività dell'impugnativa, pronunci sul merito di essa, non è inesistente e i suoi effetti prevalgono, risolvendolo "ex tunc", sul giudicato anteriormente formatosi in conseguenza dell'impugnazione intempestiva.(In motivazione, la Corte ha precisato che la fattispecie non rientra nella disciplina di cui all'art. 669, comma 4, cod. proc. pen. in tema di contrasto di giudicati, risolvendosi in una violazione di legge processuale, denunciabile dalla parte interessata con ricorso per cassazione).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)