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Sez. 1, Sentenza n. 170 del 22/01/1974 (Rv. 367748 - 01)

CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - GARANZIA - DURATA - FIDEIUSSIONE - A TEMPO INDETERMINATO - RECESSO - PERSISTENZA DELL'APERTURA DI CREDITO - LIMITI DELLA FIDEIUSSIONE - SALDO PASSIVO DELL'APERTURA DI CREDITO - SUCCESSIVA RIDUZIONE - RILEVANZA PER IL FIDEIUSSORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367748-01

CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - GARANZIA - DURATA - FIDEIUSSIONE - A TEMPO INDETERMINATO - RECESSO - PERSISTENZA DELL'APERTURA DI CREDITO - LIMITI DELLA FIDEIUSSIONE - SALDO PASSIVO DELL'APERTURA DI CREDITO - SUCCESSIVA RIDUZIONE - RILEVANZA PER IL FIDEIUSSORE - CONDIZIONI.*

Qualora, nell'apertura di credito garantita da fideiussione a tempo indeterminato, la fideiussione venga meno per recesso, mentre prosegue il rapporto di apertura di credito tra banca ed accreditato, sulla fideiussione, circoscritta al saldo passivo esistente nel momento in cui essa si e estinta, si ripercuote l'eventuale riduzione successiva del saldo stesso in applicazione della regola (art 1941, primo comma, cod civ) in base alla quale la fideiussione non puo eccedere cio che e dovuto dal debitore principale. Questo principio non importa, peraltro, la conseguenza che sia consentito frazionare il rapporto proseguito tra banca ed accreditato nel senso di considerare le ulteriori operazioni di rimesse ed riutilizzazioni del credito, anziche come momenti del complesso rapporto di apertura di credito in conto corrente, separatamente, nel senso che le rimesse importino riduzione o Estinzione del saldo passivo, mentre i prelevamenti sono inopponibili al fideiussore, e cio in quanto la posizione creditoria o debitoria, rispettivamente della banca e dell'accreditato va determinata al momento della cessazione del rapporto di apertura di credito, sicche soltanto il risultato finale e complessivo, vale a dire l'avvenuta riduzione del saldo passivo a tale momento, potra essere rilevante nei confronti del fideiussore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1843, Cod. Civ. art. 1844, Cod. Civ. art. 1941 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)