diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1641 del 05/06/1974 (Rv. 369806 - 01)

CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - RECESSO - UTILIZZAZIONE DEL CREDITO - RECESSO DELLA BANCA DALL'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE GARANTITA - OPERATIVITA ULTERIORE DELL'ART 1843 COD CIV - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1974-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369806-01

CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - RECESSO - UTILIZZAZIONE DEL CREDITO - RECESSO DELLA BANCA DALL'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE GARANTITA - OPERATIVITA ULTERIORE DELL'ART 1843 COD CIV - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*

In materia di apertura di credito in conto corrente garantita, nel caso di recesso dal contratto da parte della banca, a sensi dell'ultimo comma dell'art 1845 cod civ, non opera piu l'art 1843 riguardante l'utilizzazione del credito in pendenza del contratto, ed alla banca non resta che chiudere contabilmente il conto relativo all'apertura di credito senza poter pretendere di collegare l'eventuale proseguimento del conto corrente di corrispondenza - ormai autonomo - con il precedente rapporto garantito. (nella specie, receduta la banca dal contratto, e revocata la garanzia da parte dei fideiussori, alla banca che si era loro rivolta per il pagamento del saldo passivo questi avevano opposto che essa aveva a torto permesso al garantito di disporre di somme versate dopo la revoca del fido, anziche imputarle a decurtazione del debito garantito. I giudici del merito avevano respinto la pretesa della banca, osservando che i predetti versamenti sul conto erano stati ampiamente superiori al debito del garantito esistente al momento della cessazione della garanzia. La SC, nel rigettare il ricorso della banca avverso tale decisione, ha enunciato il principio di cui in massima). (V 170'74, mass n 367748; 2685'70, mass n 349127).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1845

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)