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Sez. 1, Sentenza n. 431 del 09/02/1976 (Rv. 379080 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - OGGETTO - AGIATEZZA DELLE FAMIGLIE (BASE IMPONIBILE) - ACCERTAMENTO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INOSSERVANZA - NULLITA - SANATORIA - RICORSI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379080-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - OGGETTO - AGIATEZZA DELLE FAMIGLIE (BASE IMPONIBILE) - ACCERTAMENTO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INOSSERVANZA - NULLITA - SANATORIA - RICORSI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - AMMISSIBILITA.*

La nullita dell'accertamento del reddito ai fini dell'imposta di famiglia, per essere mancata la specificazione e la contestazione dei fatti indici su cui si fonda la valutazione deduttiva dello imponibile, puo essere sanata nel corso dei procedimenti di merito dinanzi alle commissioni tributarie. (Conf 24/73, mass n 361775).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 111, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 112 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)