Sez. U, Sentenza n. 24 del 10/01/1973 (Rv. 361775 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - IN GENERE - IMPONIBILE - ACCERTAMENTO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - MANCANZA - NULLITA - SANATORIA IN SEDE DI PROCEDIMENTO DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - IN GENERE - IMPONIBILE - ACCERTAMENTO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - MANCANZA - NULLITA - SANATORIA IN SEDE DI PROCEDIMENTO DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE.*
Per l'accertamento dell'imponibile in materia di imposta di famiglia vige l'Obbligo della motivazione. La nullita dell'accertamento del reddito ai fini dell'imposta di famiglia, per essere mancata la specificazione e la contestazione dei fatti su cui si fonda la valutazione dell'imponibile, puo essere sanata nel corso dei procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie. (V 1241/70, mass n 346903; 1844/68, mass n 333786).*
Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 111, Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 277 CORTE COST., Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)