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Sez. L, Sentenza n. 11960 del 07/05/2025 (Rv. 675542-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE | Assegno per il nucleo familiare - Requisito reddituale - Fattore di graduazione della prestazione - Esclusione - Elemento costitutivo del diritto alla prestazione - Sussistenza - Onere della prova - Spettanza.
Stato
decisa il 2025-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675542-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE

In tema di assegno per il nucleo familiare, il reddito riferibile allo stesso non rappresenta mero fattore di graduazione dell'entità della prestazione richiesta, bensì elemento costitutivo del diritto al relativo conseguimento, la cui prova incombe, pertanto, su tutti coloro - cittadini italiani, europei o extraeuropei - che ne reclamino il riconoscimento.

Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 2 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)