Sez. L - , Sentenza n. 6953 del 08/03/2023 (Rv. 666978 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE | Assegno nucleo familiare - Presupposto - Requisito reddituale del nucleo familiare - Prova - A carico del richiedente - C.U.D. - Insufficienza - Cittadino extracomunitario - Eccezione - Esclusione -
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE
La concessione dell'assegno al nucleo familiare (ANF) è subordinata al possesso di determinati requisiti reddituali, che spetta al richiedente - sia questo cittadino italiano o extracomunitario soggiornante di lungo periodo - dimostrare e, a tal fine, non è sufficiente la produzione del solo C.U.D. (dal quale non emerge il reddito familiare), senza che la difficoltà del cittadino extraeuropeo nell'offrire la prova possa valere a superare la previsione dell'art. 2, comma 9, del d.l. n. 69 del 1988, conv. dalla l. n. 153 del 1988, il quale, in coerenza col principio egualitario insito nella struttura e nella funzione dell'ANF, non opera distinzioni in base alla provenienza territoriale dei lavoratori.
Legge 13/05/1988 num. 153 art. 2 com. 6, Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 2 com. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 3 CORTE COST., Direttive Commissione CEE del 2003 num. 109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)