diritto.io

Sez. 1 - , Sentenza n. 45343 del 10/09/2019 Cc. (dep. 07/11/2019) Rv. 277916 - 02

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - CONVERSIONE IN PIGNORAMENTO | Condanna generica dell’imputato al risarcimento del danno con contestuale riconoscimento alla parte civile di una provvisionale immediatamente esecutiva - Successiva emissione di sequestro conservativo ad istanza della parte civile - Duplicazione di titoli esecutivi - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-09-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277916-02

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - CONVERSIONE IN PIGNORAMENTO

Non costituisce duplicazione di titoli esecutivi l'emissione – dopo la sentenza di primo grado recante condanna generica dell'imputato a risarcire il danno alla parte civile, con contestuale previsione in favore di questa di una provvisionale immediatamente esecutiva (nella specie, ai sensi dell'art. 539, comma 2-bis, cod. proc. pen.) – di un sequestro conservativo sui beni e sui crediti del predetto a richiesta della stessa parte civile, atteso che il sequestro non è titolo esecutivo, esplicando solo una funzione di garanzia dei diritti derivanti alla parte civile dalle statuizioni civili della sentenza penale e dalle decisioni della futura sentenza civile di condanna dell'imputato al pagamento della somma liquidata a titolo risarcitorio. (In motivazione, la Corte ha specificato che, in tal caso, la parte civile è legittimata ad eseguire il pignoramento sulla base del solo sequestro, destinato a convertirsi in pignoramento senza necessità di attivazione del procedimento di cui agli artt. 479 - 482 cod. proc. civ. per effetto della condanna dell'imputato alla provvisionale immediatamente esecutiva, nei limiti dell'ammontare da questa stabilito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 482, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 317 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 320, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 540 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)