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Sez. 6, Sentenza n. 1930 del 26/05/1998 Cc. (dep. 24/06/1998) Rv. 211267 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Sequestro conservativo - Provvedimento di rigetto dell'istanza - Ricorso - Inammissibilità - Intervenuto passaggio in giudicato, nelle more del giudizio di legittimità, della sentenza di condanna al risarcimento dei danni in relazione alla quale è stata formulata l'istanza di sequestro - "Periculum in mora" - Cessazione - Sopravvenuta carenza di interesse - Sussistenza - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 318 cod. proc. pen. - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211267-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

Deve ritenersi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di rigetto della richiesta di sequestro conservativo sui beni dell'imputato se nelle more del procedimento la sentenza che ha riconosciuto il diritto dell'istante al risarcimento dei danni sia divenuta definitiva, perché con il passaggio in giudicato della decisione viene a cessare il "periculum in mora" e, di conseguenza, la possibilità di adottare provvedimenti cautelari. Le stesse ragioni inducono a ritenere l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 318 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede alcun mezzo di impugnazione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 318 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 318 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)