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Sez. 1, Sentenza n. 4584 del 07/05/1999 (Rv. 526118 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ | Vendita di azienda ricomprendente beni immobili - Vendita a trattativa privata e a licitazione privata al miglior offerente - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526118-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ

In sede di liquidazione dell'attivo fallimentare, la vendita d'azienda che consti di beni immobili deve avvenire nelle forme di cui all'art. 108 legge fall. per le vendite immobiliari e quindi la vendita deve farsi con incanto o, qualora il giudice delegato la ritenga più vantaggiosa, senza incanto; il riferimento alla vendita senza incanto non comprende ogni tipo di vendita forzata che prescinda dalle forme di quella all'incanto ma implica il richiamo delle norme dettate dal codice di rito per tale tipo di vendita forzata, le quali vanno inderogabilmente osservate anche in sede fallimentare, entro i limiti di cui all'art. 105 cod.proc.civ.; deve conseguentemente escludersi che la previsione dell'art. 108 cit. si estenda alla vendita a trattativa privata e a quella a licitazione privata al miglior offerente (nella specie la S.C. ha annullato i provvedimenti con cui il giudice di merito aveva disposto che la vendita fosse effettuata a offerte private, fissando l'ammontare di queste e delle cauzioni prescindendo dai limiti di cui all'art. 571 cod. proc. civ. e autorizzando il trasferimento mediante atto negoziale prima dell'integrale versamento del prezzo).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)