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Sez. 1, Sentenza n. 3624 del 24/02/2004 (Rv. 570435 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ | Vendita di immobili - Modalità - Bene immobile - Vendita a trattativa privata - Nullità - Autorizzazione del giudice delegato - Illegittimità.
Stato
decisa il 2004-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570435-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ

L'art. 108 legge fallimentare non consente la vendita di un bene immobile a trattativa privata, ma solo l'alienazione nelle forme della vendita forzata, con o senza incanto, che si concludono col decreto di trasferimento del bene, onde è nulla, per contrasto con una norma imperativa, la vendita a trattativa privata ed è, pertanto, illegittimo il provvedimento del giudice delegato che autorizzi una vendita non pienamente corrispondente ad uno dei due tipi, con o senza incanto, espressamente previsti e disciplinati dalla succitata norma.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)