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Sez. 2, Sentenza n. 14350 del 03/11/2000 (Rv. 541335 - 01)

BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE | Destinazione oggettiva e funzionale di una cosa al servizio dell'altra - Destinazione operata dal proprietario - Esclusione del vincolo pertinenziale ad opera dell'originario proprietario della cosa principale ed accessoria - Sussistenza dell'utilità della cosa accessoria rispetto alla principale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541335-01

BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE

La destinazione a pertinenza di una cosa considerata accessoria rispetto ad altra considerata principale può derivare o dalla destinazione oggettiva e funzionale dell'una al servizio dell'altra o dalla destinazione operata dal proprietario di quest'ultima. Per converso la specifica esclusione del rapporto pertinenziale tra due porzioni immobiliari ad opera dell'originario proprietario di entrambe non consente d'affermare la sussistenza del vincolo pertinenziale pur ove possa apparire ragionevole l'utilità di quella accessoria rispetto alla principale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)