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Sez. 2, Sentenza n. 8468 del 13/06/2002 (Rv. 555035 - 01)

BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE | Destinazione oggettiva e funzionale di una cosa al servizio dell'altra - Destinazione e cessazione del vincolo operata dal proprietario - Accertamento da parte del giudice - Necessità - Fattispecie relative a trasferimenti di sottotetto collegati da scala ad appartamento sottostante - Criterio - Riferimento a clausole contrattuali - Necessità.
Stato
decisa il 2002-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555035-01

BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE

Posto che la destinazione a pertinenza di una cosa considerata accessoria rispetto ad altra considerata principale può derivare o dalla destinazione oggettiva e funzionale dell'una al servizio dell'altra o dalla destinazione operata dal proprietario di quest'ultima, anche con riguardo a cose prive del rapporto di accessorietà, e che l'avente diritto, può far venir meno tale rapporto mediante la manifestazione espressa di una volontà contraria, facendo considerare le due cose in modo distinto e separato, è compito del giudice accertare, nell'ambito dei trasferimenti negoziali, l'esistenza di tale volontà, attraverso l'esame di tutte le clausole contrattuali. (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che, in una fattispecie relativa a sottotetto, collegato da una scala all'appartamento sottostante, non menzionato nell'oggetto della compravendita, ma del quale gli acquirenti chiedevano - previo riconoscimento del rapporto di pertinenzialità con il bene acquistato - l'attribuzione in proprietà, aveva omesso di verificare se gli alienanti avessero ceduto - con apposita clausola - la proprietà della scala che metteva in collegamento le due parti dell'immobile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)