Sez. 4, Sentenza n. 30039 del 26/01/2006 Ud. (dep. 12/09/2006) Rv. 235174 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Condotta colposa del lavoratore - Ravvisabilità di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
La condotta del lavoratore che abbia contravvenuto a specifiche prescrizioni impartite dal datore di lavoro in ragione di una sussistente ragione di emergenza e sia esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative ricevute, è qualificabile come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (articolo 41, comma secondo, cod. pen.), con il conseguente esonero di responsabilità da parte del datore di lavoro per l'incidente occorso al dipendente. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato senza rinvio una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. aggravato dalla violazione degli artt. 352, 355 d.P.R. n. 547 del 1955, sul rilievo che la Corte di appello aveva escluso la valenza interruttiva del nesso causale - tra le violazioni delle norme antinfortunistiche da parte dell'imputato e l'evento lesivo verificatosi - al comportamento tenuto dalla persona offesa, il quale, portiere in un albergo, disattendendo un esplicito divieto, giustificato dall'esecuzione di lavori di disinfestazione, si era recato al locale del bar situato al piano attico, ove aveva rinvenuto una bottiglia, dalla quale aveva sorseggiato il liquido caustico).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 352, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 355
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)