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Sez. 4, Sentenza n. 10733 del 25/09/1995 Ud. (dep. 31/10/1995) Rv. 203223 - 01

Lavoro - Prevenzioni infortuni sul lavoro | Finalità delle norme antinfortunistiche. Condotta colposa del lavoratore - Ravvisabilità di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203223-01

Lavoro - Prevenzioni infortuni sul lavoro

Se anche le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore persino in ordine ad incidenti derivanti da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, una tale condotta dell'infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio inerente all'attività svolta dal lavoratore e all'omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro. Quest'ultimo è però esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute. (Nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 590 Cod. Pen., aggravato dalla violazione dell'art. 68 D.P.R. n. 547 del 1955, sul rilievo che la Corte di appello non aveva considerato, al fine di valutarne l'incidenza causale, l'iniziativa del lavoratore di introdurre la mano in una zona pericolosa della macchina cui era addetto, ben consapevole che questa era in movimento, per rimuovere manualmente residui di lavorazione dal suo interno, nonostante la presenza di strumento aspiratore, e non aveva verificato se lo intervento del lavoratore fosse stato richiesto da particolari esigenze tecniche).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)