diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3342 del 06/03/2003 (Rv. 560923 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - DI DIRITTO | Delibera di esclusione - Opposizione del socio - Onere probatorio a carico della società - Contenuto - Fattispecie in tema di cooperative operanti nel regime del D.L. n. 366 del 1987.
Stato
decisa il 2003-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560923-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - DI DIRITTO

Il principio secondo il quale, nel giudizio promosso dal socio in opposizione alla deliberazione di esclusione dalla società, quest'ultima assume veste sostanziale di parte istante per la risoluzione del rapporto - ed è, per l'effetto, tenuta a provare il fatto specifico in base al quale risulti adottata quella deliberazione, senza poter invocare in giudizio, a sostegno della legittimità della medesima, fatti distinti e diversi, ancorché potenzialmente idonei a giustificare l'interruzione del rapporto societario - trova applicazione anche in caso di opposizione all'esclusione di un socio disposta dal commissario governativo di una cooperativa operante nel regime del D.L. n. 366 del 1987 (cooperative impegnate nell'attuazione di programmi per lavori socialmente utili nel comune e nella provincia di Napoli), essendo anche le cooperative regolate da leggi speciali soggette alle norme previste per le imprese cooperative dalla disciplina di carattere generale, in quanto compatibili, giusta disposto dell'art.2517 cod. civ..

Riferimenti normativi: Legge 04/09/1987 num. 366 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)