Sez. 1, Sentenza n. 22097 del 26/09/2013 (Rv. 628110 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE | Giudizio di opposizione - Distribuzione dell'onere probatorio.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio di una società cooperativa, incombe sulla società - che, pur se formalmente convenuta, ha sostanziale veste di attore - l'onere di provare i fatti posti a fondamento dell'atto impugnato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2527, Cod. Civ. art. 2531, Cod. Civ. art. 2533 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)