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Sez. 3, Sentenza n. 2541 del 27/06/1975 (Rv. 376467 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO PER FATTO ILLECITO - SPESE SOSTENUTE DAL DANNEGGIATO - RELATIVO CREDITO - RIVALUTAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376467-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO PER FATTO ILLECITO - SPESE SOSTENUTE DAL DANNEGGIATO - RELATIVO CREDITO - RIVALUTAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'obbligazione avente per oggetto il rimborso di spese, sostenute dal danneggiato per eliminare le conseguenze pregiudizievoli di un fatto illecito, ha natura di debito di valuta e, come tale, non e suscettibile di rivalutazione in rapporto al mutato potere d'acquisto della moneta. In tale ipotesi, infatti, l'obbligazione risarcitoria, anche se avente originariamente il carattere di debito di valore, viene a concretarsi per volonta del creditore in una somma di denaro della quale si chiede il rimborso. Ne gli eventuali accertamenti istruttori, resi necessari dalle contestazioni del debitore, influiscono sulla qualificazione del debito come di valuta. (Conf 2055/73, mass n 365201).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)