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Sez. 3, Sentenza n. 2055 del 16/07/1973 (Rv. 365201 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - SPESE SOSTENUTE DAL DANNEGGIATO - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365201-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - SPESE SOSTENUTE DAL DANNEGGIATO - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*

L'obbligazione avente per oggetto il rimborso di spese, sostenute dal danneggiato per eliminare le conseguenze pregiudizievoli di un fatto illecito, ha natura di debito di valuta e, come tale, non e suscettibile di rivalutazione in rapporto al mutato potere di acquisto della moneta. In tale ipotesi, infatti, l'obbligazione risarcitoria, anche se avente originariamente carattere di debito di valore, viene a concretarsi per effetto volontario del creditore, in una determinata somma di danaro, della quale si chiede il rimborso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)