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Sez. 1, Sentenza n. 2989 del 16/02/2016 (Rv. 638575 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE | Termine per la proposizione dell'impugnazione - Decorrenza - Dalla scoperta, effettiva e completa, del dolo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638575-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE

Nell'ipotesi di revocazione di sentenza per dolo di una parte in danno dell'altra, ex art. 395, comma 1, n. 1, c.p.c., il termine perentorio per proporla, di trenta giorni, decorre, ai sensi dell'art. 326 c.p.c., dalla scoperta del dolo, benché debba trattarsi di scoperta effettiva e completa, riconoscibile solo quando si sia acquisita la ragionevole certezza - non essendo sufficiente il mero sospetto - che il dolo vi sia stato ed abbia ingannato il giudice, fino a determinarne statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inammissibile la revocazione facendone decorrere il termine di proposizione non dal momento del rinvio a giudizio dell'altra parte, ma già dalla data di presentazione della denuncia-querela, con l'esposizione dei medesimi fatti dedotti nella citazione per revocazione, in quanto erano ormai acquisiti tutti gli elementi comprovanti la condotta fraudolenta "in thesi" posta in essere ai suoi danni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)