Sez. 1, Sentenza n. 9444 del 29/10/1996 (Rv. 500255 - 01)
COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - PREZZI - PUBBLICITÀ | Merci esposte per la vendita al minuto - Obbligo di indicazione del prezzo - Carattere generale - Oggetti preziosi - Esonero ex D.M. 7 agosto 1991 - Applicabilità - Esclusione.
COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - PREZZI - PUBBLICITÀ
Il generale obbligo di pubblicità dei prezzi delle merci esposte per la vendita al minuto, originariamente enunciato nell'art. 55 D.M. 14 gennaio 1972, emanato per l'esecuzione della legge n. 426 del 1971 riguarda anche i prodotti dell'industria orafa e le pietre preziose, in quanto l'esonero da tale obbligo, previsto per le predette merci dal terzo comma dell'indicata norma, non è stato confermato dall'art. 39 del successivo D.M. 28 aprile 1976, mentre l'esonero previsto dal D.M. 7 agosto 1991 per altre categorie di merci (opere di pittura, grafica, scultura, oggetti di antichità o artistici) non può essere applicato agli oggetti preziosi, né in via analogica, essendo ciò consentito, in base all'art. 11 delle preleggi solo allorché la lettera della norma non sia chiara e inequivocabile ovvero per regolare un caso non previsto dalla norma stessa, né attraverso l'interpretazione estensiva, presentandosi la fattispecie oggetto di esonero esplicitamente e partitamente regolata.
Riferimenti normativi: Legge 11/06/1971 num. 426 CORTE COST., DM Interno 14/01/1971 art. 55, DM Commercio estero 28/04/1976 art. 39, DM Commercio estero 07/08/1991
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)