diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3542 del 12/06/1982 (Rv. 421524 - 01)

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - PREZZI - PUBBLICITÀ - MANCANZA - SANZIONE AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE CONTRO L'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO RELATIVA - NATURA - POSIZIONE DELL'OPPONENTE - OPPOSIZIONE RIVOLTA ALLA CONTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE - PRONUNCIA DI UFFICIO DEL GIUDICE SULLA ECCEDENZA DELLA SANZIONE STESSA DAI LIMITI FISSATI DALLA LEGGE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421524-01

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - PREZZI - PUBBLICITÀ - MANCANZA - SANZIONE AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE CONTRO L'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO RELATIVA - NATURA - POSIZIONE DELL'OPPONENTE - OPPOSIZIONE RIVOLTA ALLA CONTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE - PRONUNCIA DI UFFICIO DEL GIUDICE SULLA ECCEDENZA DELLA SANZIONE STESSA DAI LIMITI FISSATI DALLA LEGGE - INAMMISSIBILITÀ.*

L'opposizione, avverso l'ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa (nella specie, per l'esposizione in un Esercizio commerciale di merce non contrassegnata da corrispondenti "cartellini prezzi") introduce un giudizio di accertamento negativo della legittimità dell'atto opposto, nel quale le ragioni addotte dall'opponente, che assume formalmente e sostanzialmente la veste di attore, integrano altrettante "causae petendi" della relativa domanda. Pertanto, in applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., deve escludersi che il giudice, adito con opposizione rivolta a contestare soltanto la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione, possa pronunciare sulla eccedenza del "quantum" della sanzione medesima rispetto ai limiti fissati dalla legge. (V 3625/79, mass n 400042; (V 4444/76, mass n 383157).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Legge 11/06/1971 num. 426 CORTE COST., DM 14/01/1972 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)