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Sez. L, Sentenza n. 607 del 26/01/1996 (Rv. 495584 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE | Richiesta di prova contraria - Idoneità a costituire allegazione di fatti rilevanti e istanza di ammissione di prova testimoniale - Configurabilità - Fattispecie in materia affissione del codice disciplinare.
Stato
decisa il 1996-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495584-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - IN GENERE

Anche nel rito del lavoro la richiesta di prova contraria sugli stessi capitoli della prova articolata dall'altra parte può essere idonea a costituire sia l'allegazione di circostanze rilevanti ai fini del decidere, sia l'istanza di ammissione della relativa prova testimoniale. (Nella specie il lavoratore, impugnando il suo licenziamento, aveva dedotto la mancata affissione del codice disciplinare e aveva al riguardo articolato un capitolo di prova. La sentenza con cui il giudice di merito aveva accolto la domanda sulla base della mancata affissione di tale codice, senza previamente ammettere la prova contraria chiesta dal datore di lavoro sugli stessi capitoli formulati dalla controparte, è stata annullata dalla S.C. sulla base del suindicato principio e del rilievo che la mancata precisazione circa il luogo di affissione del codice non rendeva generica la relativa deduzione e comunque avrebbe potuto essere ovviata mediante ordine di integrazione della richiesta probatoria ex art. 244, terzo comma, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)