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Sez. L, Sentenza n. 15820 del 15/12/2000 (Rv. 542667 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE | Insufficienza delle prove acquisite - Potere dovere di provvedere agli atti istruttori - Preclusioni o decadenze in danno delle parti - Esclusione - Mancato esercizio di tale potere - Effetti - Fattispecie in materia di affissione del codice disciplinare.
Stato
decisa il 2000-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542667-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE

Nel rito del lavoro, dove, per la particolare natura dei rapporti controversi, il principio dispositivo va contemperato con quello della ricerca della verità materiale mediante una rilevante ed efficace azione del giudice nel processo, quando le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, non può farsi meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, occorrendo, invece, che il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere - dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a ciò sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenza in danno delle parti.Il mancato esercizio di tale potere - dovere può tradursi in un vizio di illogicità della decisione, in particolare quando questa si fondi su di un elemento probatorio offerto da una delle parti ma contrastato dall'altra e di per se non dotato di sicura affidabilità senza la necessaria verifica e senza che dal contesto del provvedimento possano desumersi le ragioni che hanno indotto ad ometterla.(Nella specie, la S. C. ha ritenuto carente di motivazione la decisione dei giudici di merito, che avevano ritenuto illegittima la sanzione disciplinare inflitta dal datore di lavoro - un istituto di credito - ad un lavoratore in considerazione del fatto, allegato dallo stesso, della mancata affissione del codice disciplinare presso i locali dove costui prestava la propria attività all'epoca delle condotte contestate, senza dare ingresso, in presenza della tempestiva e rituale allegazione della controparte, in sede di ricorso introduttivo, relativa all'affissione, sia pure erroneamente riferita ad una filiale della banca, anziché all'agenzia ove il lavoratore prestava servizio, alle integrazioni di prova necessarie per accertare il fatto; ciò in quanto i giudici avevano ritenuto preclusa, ai sensi dell'art. 414, n. 4, cod. proc. civ., ogni successiva attività di allegazione e richiesta istruttoria, pur avanzata dalla banca, che pure aveva richiesto, a seguito della eccezione del dipendente, di essere autorizzata a produrre un documento contenente l'attestazione della regolare affissione nella sede dell'agenzia in questione, del codice disciplinare, nonché l'ammissione della prova per testi al riguardo.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)