Sez. 1, Ordinanza n. 27282 del 22/10/2024 (Rv. 672774-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITA' DELLO STATO PASSIVO | Giudicato endofallimentare ex art. 96 l. fall. - Mancata contestazione dell'ammissibilità del credito – Conseguenze – Onere del curatore di impugnare lo stato passivo.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITA' DELLO STATO PASSIVO
Nel giudizio di verificazione dello stato passivo, il curatore interessato a contestare l'ammissione e/o la collocazione del creditore, che abbia opposto il decreto di esecutività per il mancato riconoscimento del privilegio richiesto e per l'ammissione in posizione chirografaria, ha l'onere di impugnare lo stato passivo nei termini di rito, al fine di impedire la formazione del giudicato endofallimentare ex art. 96 l.fall. su ogni accertamento relativo alla collocazione e graduazione del credito.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 96, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98, Cod. Civ. art. 2909
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)