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Sez. 1 - , Ordinanza n. 25640 del 27/10/2017 (Rv. 646003 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO | Credito ammesso al passivo reso definitivo dal giudice delegato - Conseguenti preclusioni processuali - Portata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646003-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO

Nel procedimento fallimentare l'ammissione di un credito, sancita dalla definitività dello stato passivo, una volta che questo sia stato reso esecutivo con il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 l.fall., acquisisce all'interno della procedura concorsuale un grado di stabilità assimilabile al giudicato, con efficacia preclusiva di ogni questione che riguardi il credito, comprese le eventuali cause di prelazione che lo assistono. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento di esclusione di un credito privilegiato ex art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998, in precedenza già ammesso in via chirografaria quale credito in surroga, stante l'identità della causa dell’attribuzione patrimoniale).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 97, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)