Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1980 del 24/01/2022 (Rv. 663664 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE | Prescrizione estintiva - Specifica indicazione del tipo legale e della durata - Omissione - Conseguenze - Interpretazione del giudice di merito della volontà delle parti - Necessità - Onere di allegazione e prova dei fatti interruttivi - A carico del creditore erariale.
PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE
Anche in materia tributaria trova applicazione il principio secondo cui, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal contribuente, l'individuazione del termine legale applicabile è rimessa al giudice di merito, il quale, in difetto di specifica precisazione, è comunque tenuto ad interpretare la volontà della parte nella formulazione della relativa eccezione e a verificare la maturazione o meno della prescrizione, avuto riguardo agli atti di esercizio della potestà impositiva ed eventualmente interruttivi, il cui onere di allegazione e prova grava sul creditore erariale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)