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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29822 del 18/11/2019 (Rv. 656248 - 02)

PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE | Prescrizione estintiva e prescrizione presuntiva - Onere di specificazione della proposizione dell'una o dell'altra ecceziomne- Sussistenza - Fondamento - Omessa specificazione – Interpretazione del giudice di merito della volontà delle parti – Incensurabilità in cassazione.
Stato
decisa il 2019-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656248-02

PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE

La parte che eccepisce in giudizio la prescrizione ha l'onere di puntualizzare se intende avvalersi di quella estintiva, nelle forme alternative, ordinaria ed abbreviata, o di quella presuntiva, poiché si tratta di eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su presupposti diversi; in difetto, spetta al giudice del merito procedere all'interpretazione della volontà delle parti ed il relativo giudizio non è utilmente censurabile in cassazione, posto che esso si colloca sul terreno dell'ermeneusi della domanda giudiziale, trovando solo il limite della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)