Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29822 del 18/11/2019 (Rv. 656248 - 02)
PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE | Prescrizione estintiva e prescrizione presuntiva - Onere di specificazione della proposizione dell'una o dell'altra ecceziomne- Sussistenza - Fondamento - Omessa specificazione – Interpretazione del giudice di merito della volontà delle parti – Incensurabilità in cassazione.
PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE
La parte che eccepisce in giudizio la prescrizione ha l'onere di puntualizzare se intende avvalersi di quella estintiva, nelle forme alternative, ordinaria ed abbreviata, o di quella presuntiva, poiché si tratta di eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su presupposti diversi; in difetto, spetta al giudice del merito procedere all'interpretazione della volontà delle parti ed il relativo giudizio non è utilmente censurabile in cassazione, posto che esso si colloca sul terreno dell'ermeneusi della domanda giudiziale, trovando solo il limite della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)