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Sez. 3, Sentenza n. 5003 del 28/09/1979 (Rv. 401662 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401662-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Ravvisare in un determinato contratto un'espromissione - la quale, per il disposto del primo comma dell'art 1272 cod civ, comporta la solidarieta tra l'espromittente e il debitore originario non espressamente liberato dal creditore - costituisce tipico giudizio di fatto, insindacabile, pertanto, in Sede di legittimita, se frutto di un'indagine condotta senza violazione dei canoni di ermeneutica ed immune da vizi logico-giuridici. (V 1566/78, mass n 390955; (V 2616/76, mass n 381410; (V 2407/74, mass n 370798).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1272, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)