Sez. 2, Sentenza n. 2616 del 09/07/1976 (Rv. 381410 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'accertamento della volonta delle parti, in relazione al contenuto dei negozi (o di una singola clausola negoziale), comporta una indagine di fatto affidata al potere discrezionale del giudice del merito, la cui incensurabilita in Sede di giudizio di legittimita trova limite soltanto nella violazione delle regole dell'ermeneutica ed in una inadeguatezza della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione adottata. (Conf 2407/74, mass n 370798).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)