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Sez. 1, Sentenza n. 10429 del 21/10/1993 (Rv. 484013 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Effetti - Esecuzione del concordato | Deposito iniziale - Integrazione pena l'improcedibilità dell'esecuzione del concordato - Provvedimento del Tribunale - Impugnazione con ricorso per cassazione - Inammissibilità - Provvedimento abnorme - Configurabilità - Tutela - "Actio nullitatis" - Esperibilità.
Stato
decisa il 1993-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484013-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Effetti - Esecuzione del concordato

Il provvedimento emesso dal Tribunale in fase di esecuzione del concordato omologato, che dichiara l'onere di versamento di una somma ad integrazione del deposito (iniziale) stabilito con il decreto di dichiarazione di apertura della procedura di concordato, quale condizione di procedibilità dell'esecuzione del concordato, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. III cost., perché, non imponendo l'obbligo coercibile di pagare la somma, il cui mancato assolvimento importi la dichiarazione di fallimento, non incide sul diritto dell'imprenditore alla esecuzione del concordato; mentre, con riguardo alla indicata improcedibilità della fase di esecuzione del concordato, configura un provvedimento abnorme, essendo adottato senza potere, e come tale rimovibile con l'"actio nullitatis".

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)