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Sez. 1, Sentenza n. 6067 del 30/05/1995 (Rv. 492578 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO DI AMMISSIONE - IN GENERE | Impugnazione con ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492578-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO DI AMMISSIONE - IN GENERE

Il decreto non soggetto a reclamo con il quale il tribunale, a norma dell'art. 163 legge fall. dichiara aperta la procedura di concordato preventivo non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. trattandosi di un provvedimento privo del carattere di definitività, alla stregua della sua funzione meramente delibatoria delle condizioni di ammissibilità di detto concordato, le quali restano riesaminabili, senza alcuna preclusione e senza alcun pregiudizio giuridicamente rilevante sulle posizioni soggettive degli interessati, in sede di sentenza di omologazione del concordato, ovvero in sede fallimentare.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 173, Legge Falliment. art. 179, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 179, Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)