Sez. 5, Sentenza n. 8993 del 09/06/2000 Ud. (dep. 10/08/2000) Rv. 217525 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Possesso ingiustificato di carta di credito - Reato di pericolo presunto - Momento consumativo - Individuazione - Effettivo utilizzo del documento - Necessità - Esclusione.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
Il possesso ingiustificato di carta di credito di provenienza illecita (fattispecie prevista dall'art. 12 D.L. 3.5.1991 n. 143, convertito dalla legge 5.7.1991 n. 197) è reato di pericolo presunto, che si consuma nel momento in cui si verifica il possesso ingiustificato del documento in questione, non occorrendo la effettiva utilizzazione dello stesso, atteso che il solo possesso è di peso sì sufficiente a ledere il bene giuridico che la norma intende tutelare, vale a dire la facoltà del titolare del diritto, incorporato nel documento, di disporne in modo esclusivo.
Riferimenti normativi: Legge 05/07/1991 num. 197 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)