Sez. 5, Ordinanza n. 1221 del 05/05/1995 Cc. (dep. 06/07/1995) Rv. 202243 - 01
Banche e Istituti di Credito o Risparmio | Art. 12 della legge 5 luglio 1991, n. 197: indebita utilizzazione di carte di credito o di pagamento - Concorso con la truffa (art. 640 cod. pen.) - Possibilità - Ragioni.
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Il reato di cui all'art. 12 della legge 5 luglio 1991, n. 197 (indebita utilizzazione di carte di credito o di pagamento) concorre materialmente con quello di truffa (art. 640 cod. pen.). L'elemento oggettivo del primo, infatti, è costituito dall'uso indebito, in mancanza di titolarità, di carte di credito o di pagamento, a prescindere dal conseguimento di un profitto e dal verificarsi di un danno e non comporta il coinvolgimento del soggetto passivo. Il secondo, invece, richiede gli artifizi o i raggiri dell'agente e l'induzione in errore del soggetto passivo e si consuma nel momento del conseguimento del profitto con altrui danno.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Legge 05/07/1991 num. 197 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)