Sez. L, Ordinanza n. 19713 del 16/07/2025 (Rv. 675828-01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Diplomi conseguiti presso le Istituzioni AFAM entro il 19 gennaio 2000 (cd. vecchio ordinamento) - Abilitazione all'insegnamento - Esclusione - Accesso all'insegnamento e alle scuole di specializzazione - Idoneità. ISTRUZIONE E SCUOLE - ISTRUZIONE ARTISTICA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONSERVATORI - In genere.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
Alla stregua del combinato disposto degli artt. 4 della l. n. 508 del 1999 e 1, comma 107, della l. n. 228 del 2012, i diplomi conseguiti presso le Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale (AFAM) entro il 19 gennaio 2000 (cd. vecchio ordinamento) non hanno valore di abilitazione all'insegnamento (la quale si consegue solo al termine di tirocinio formativo, successivo e distinto rispetto al conseguimento del titolo accademico di secondo livello), ferma restando la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento - che il nostro sistema scolastico consente anche ai non abilitati, sotto forma di supplenze - e alle scuole di specializzazione.
Legge 21/12/1999 num. 508 art. 4, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 102 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 107 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/2017 num. 59 art. 2 ter, Decreto Legge 30/04/2022 num. 36 art. 44 com. 1, Legge 29/06/2022 num. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)