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Sez. L, Sentenza n. 7084 del 15/03/2024 (Rv. 670357-01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Supplenze temporanee - Seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto ex art. 5, comma 3, d.m. del 13 giugno 2007 - Equiparazione agli insegnanti abilitati di quelli in possesso di laurea e 24 crediti formativi - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670357-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE

In tema di supplenze temporanee, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella terza fascia delle menzionate graduatorie.

DM min. IUR 13/06/2007 art. 5 com. 3, Decreto Legisl. 13/04/2017 num. 59 art. 5 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)