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Sez. 5, Sentenza n. 15412 del 22/07/2015 (Rv. 636033 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Iscrizione ipotecaria - Impugnazione - Sospensione dei termini nel periodo feriale - Operatività - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636033-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma di una procedura alternativa, sicché la relativa impugnazione non è inquadrabile nell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi ed è, pertanto, soggetta alla sospensione feriale dei termini processuali.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)