Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014 (Rv. 632587 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Ipoteca di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Iscrizione - Previa notificazione al debitore moroso dell'intimazione di pagamento ex art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Necessità - Esclusione - Ragioni.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE
L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)