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Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014 (Rv. 632587 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Ipoteca di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Iscrizione - Previa notificazione al debitore moroso dell'intimazione di pagamento ex art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632587-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE

L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)