Sez. 1, Ordinanza n. 674 del 24/05/1972 Cc. (dep. 11/10/1972) Rv. 122049 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - RICORSO PER CASSAZIONE - INTERESSE - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO ISTRUTTORIO - INOPPUGNABILITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - RICORSO PER CASSAZIONE - INTERESSE - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO ISTRUTTORIO - INOPPUGNABILITA.*
Perche sussista l'interesse all'impugnazione della parte civile e necessario che questa possa attendersi una pronunzia giudiziaria idonea a dare un risultato processuale che le assicuri praticamente protezione dei suoi interessi civilistici senza intaccare le pronunzie di carattere penale. In tema di ricorso per Cassazione, tale risultato e rappresentato da una pronunzia rescindens la quale, senza annullare le Disposizioni penali del provvedimento impugnato, tolga effetto a quei punti di decisione che influiscono negativamente sulle sue pretese civili. Nel caso di sentenza di proscioglimento in istruttoria, e difficile configurare un'ipotesi in cui la parte civile possa conseguire una migliore tutela dei propri interessi al risarcimento del danno(o alla restituzione di beni)attraverso una sentenza che non rescinda le pronunzie penali, onde l'impugnazione deve ritenersi inammissibile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 387 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)