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Sez. 1, Sentenza n. 495 del 21/01/1981 (Rv. 410970 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - VERBALE DI ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE - TERMINE.*
Stato
decisa il 1981-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410970-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - VERBALE DI ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE - TERMINE.*

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni al codice stradale ed ai regolamenti comunali, il termine perentorio di trenta giorni per la notificazione del verbale di accertamento, fissato dall'art 7 della legge 3 maggio 1967 n 317 a pena di Estinzione dell'obbligazione del responsabile, e elevato a giorni novanta per effetto dell'art 12 secondo comma della legge 14 febbraio 1974 n 62. (V 6087/78, mass n 395912).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 7, Legge 14/02/1974 num. 62 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)