Sez. 1, Sentenza n. 6087 del 19/12/1978 (Rv. 395912 - 01)
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - ORARI DI VENDITA - VIOLAZIONE - DEPENALIZZAZIONE DELLA RELATIVA CONTRAVVENZIONE - VERBALE DI ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE - TERMINE - PERENTORIETA.*
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - ORARI DI VENDITA - VIOLAZIONE - DEPENALIZZAZIONE DELLA RELATIVA CONTRAVVENZIONE - VERBALE DI ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE - TERMINE - PERENTORIETA.*
L'art 7 della legge 3 maggio 1967 n 317, sulla cosiddetta depenalizzazione in tema di contravvenzioni al codice stradale ed ai regolamenti locali, il quale, in caso di omessa contestazione personale, fissa l'Obbligo della notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione entro un termine perentorio (giorni trenta, elevati a giorni novanta con l'art 12 della legge 14 febbraio 1974 n 62), a pena di Estinzione dell'Obbligo di pagamento della sanzione amministrativa, trova applicazione, pur in difetto di espresso richiamo ed anche prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1975 n 706, per tutti i procedimenti irrogativi di sanzioni pecuniarie di natura amministrativa, previsti da leggi successive, e nei quali sia ammessa, avverso l'ingiunzione di pagamento, opposizione davanti al pretore a norma dell'art 9 della medesima legge n 317 del 1967 (nella specie, per infrazione alle norme sull'orario di apertura dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio). (V 5282/77, mass n 388945).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 7, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 13, Legge 28/07/1971 num. 558 art. 5 CORTE COST., Legge 28/07/1971 num. 558 art. 10, Legge 14/02/1974 num. 62 art. 12, Legge 24/12/1975 num. 706 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)