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Sez. 5, Sentenza n. 3025 del 12/02/2007 (Rv. 596839 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Rimborsi infra annuali ex art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Diritto - Termine di prescrizione - In caso di mancata prestazione della garanzia - Decorrenza - Dal ventisettesimo mese - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596839-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di IVA, il termine di prescrizione del diritto al rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, di cui all'art. 38-bis, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("nelle ipotesi di cui alle lettere a e b del terzo comma dell'art. 30", che fa riferimento al rimborso dell'eccedenza detraibile ricavabile, ai sensi del primo comma dello stesso art. 30, dalla dichiarazione annuale, rispetto alle somme già versate mensilmente), non decorre, nel caso di omessa prestazione della garanzia prevista, dal ventesimo giorno "del mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari", come stabilito dall'art. 1 del d.m. 15 febbraio 1979, trovando ciò giustificazione nelle garanzie fornite, ma (in forza del riferimento alla dichiarazione annuale dell'eccedenza rimborsabile) la prescrizione del diritto a pretendere l'eccedenza d'imposta versata decorre, analogamente a quanto previsto per il rimborso ordinario, dal compimento di due anni e tre mesi.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., DM Finanze 15/02/1979 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)