Sez. 5, Sentenza n. 5496 del 08/04/2003 (Rv. 561967 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Rimborsi infrannuali ex art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Erogazione ad opera dei concessionari del servizio della riscossione, ex art. 78 della legge n. 413 del 1991 - Modalità - Termini - Interessi - Computo.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, nel caso di rimborsi infraannuali, gli interessi, decorrenti - ai sensi dell'art. 1 del D.M. 15 febbraio 1979, emanato in attuazione dell'art. 38 bis, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - dopo il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, si arrestano alla data della apposita comunicazione del competente ufficio al concessionario del servizio della riscossione, gestore del conto fiscale sul quale gli accrediti devono essere eseguiti, e riprendono a decorrere dopo il sessantesimo giorno da detta data, ai sensi dell'art. 78, comma trentatreesimo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in relazione all'art. 20 del D.M. 28 dicembre 1993, n. 567.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., DM Finanze 15/02/1979 art. 1, Legge 31/12/1991 num. 413 art. 78, Decr. Minist. Finanze 28/12/1993 num. 567 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)