Sez. 3, Sentenza n. 554 del 04/12/2001 Ud. (dep. 09/01/2002) Rv. 220850 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti - Autorizzazione per il recupero di rifiuti - Validità anche per impianto dislocato in luogo diverso da quello oggetto dell'originaria istanza - Esclusione - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione di rifiuti, il possesso di una autorizzazione, espressa o tacita, per l'attività di recupero dei rifiuti non legittima l'esercizio, da parte dello stesso soggetto, della medesima attività in luogo diverso da quello in relazione al quale venne originariamente presentata istanza, atteso che le finalità di controllo perseguite in materia risultano soddisfatte solo se sussiste legame con le caratteristiche tecniche dell'impianto per il quale l'autorizzazione risulta inizialmente rilasciata. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 51 del D.Lgs n. 22 del 1997 nel caso di trasferimento di un impianto di recupero di rifiuti dal luogo ove trovavasi al momento del rilascio dell'autorizzazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)